Il dpcm 10 aprile proroga il lockdown fino al 3 maggio ma ne allenta le maglie: dal 14 aprile riaprono i battenti librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati. Cosa si può fare, cosa no e le risposte ai dubbi delle imprese fornite da Confcommercio.
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Non si tratta delle sole attività commerciali che possono riprendere. L’allegato 3 del dpcm 10 aprile contiene l’elenco dei codici ATECO, al quale sono state apportate alcune limitate aggiunte rispetto alle disposizioni precedenti.
Modifiche che potrebbero anche aggiungersi successivamente: l’elenco dei codici infatti può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Confcommercio: le risposte alle domande delle imprese
Se c’è una categoria che più di tutte si pone domande in questi giorni è quella delle imprese. Per fare chiarezza, Confcommercio fornisce risposte ai dubbi e alle domande poste sui social o tramite i canali ufficiali.
Avendo l'azienda due codici ATECO tra quelli elencati anche se non primari, ma comunque importanti, si può tenere aperta l'attività?
Le attività identificate con i codici ATECO previsti per le attività di cui all’allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020 non sono sospese. A queste si aggiungono le erboristerie, che sono considerate assimilabili alle attività di “commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari”, e le attività di vendita di parti e accessori di ricambio per la riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli.
Le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari e bisogna quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali sul punto, sembra di poter ritenere, in analogia a quanto stabilito per i bar che siano anche rivendite di tabacchi, che possano proseguire le attività identificate dai codici elencati nell’allegato 1, sospendendo, invece, l’attività principale che abbia codice differente. Per una valutazione più precisa, sarebbe comunque opportuno conoscere i codici delle attività in questione.
Le aziende che devono sospendere le attività possono effettuare lavori al proprio interno (es. magazzino; gestione del commercio online; recupero della merce invenduta o presente nelle celle frigorifere)?
Si può recuperare la merce invenduta e/o soggetta a deterioramento perché questa attività rientra nello stato di necessità. Anche l’attività di commercio on line è consentita. Per quanto riguarda eventuali lavori, le attività edili non sono sospese ma deve trattarsi di lavori indispensabili e non prorogabili.
Possono restare aperte officine, gommisti, e simili? È possibile estendere l’apertura a chi vende ricambi auto e moto?
E’ espressamente affermato che "le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività". Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.
Al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Pizzerie al taglio e gastronomie vengono considerate come gelaterie e pasticcerie e quindi devono rimanere chiuse?
Le distinzioni operate dal DPCM dell'11 marzo sono basate sulle classificazioni ATECO. Le "attività dei servizi di ristorazione" che sono sospese ai sensi dell'art. 1, n. 2), del DPCM, sono quelle di cui alla classe ATECO 56 che (secondo le note esplicative alla classificazione): "forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)".
L'attività di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio (56.10.20) che non dispongono di posti a sedere, ricade nella sottoclasse "56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile" che: "include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l'eventuale attività di intrattenimento e spettacolo”.
Questi esercizi sono quindi esercizi nei quali l'attività prevalente è la preparazione di alimenti per il consumo immediato, e il codice ATECO a loro attribuito riflette questa circostanza. È quindi evidente che rientrano tra le attività che devono essere sospese.
Poiché rientrano tra le “attività dei servizi di ristorazione”, potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Diversamente, un’attività di commercio al dettaglio di alimenti, identificata con codice ATECO rientrante tra quelli ammessi ai sensi dell’allegato 1 al DPCM, in assenza di pronunciamenti ufficiali in senso contrario, dovrebbe poter proseguire l’attività anche nel caso in cui disponga di un banco gastronomia, dal momento che l’attività prevalente rimarrebbe sempre quella di commercio al dettaglio.
Una gioielleria può evadere gli ordini ricevuti via web sulla propria piattaforma recandosi presso il proprio esercizio per predisporre la spedizione?
Considerato che l’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 elenca, tra le attività consentite, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono, si ritiene che anche il commercio on-line di gioielli e preziosi possa essere effettuato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 tanto nella fase dell’evasione dell’ordine quanto in occasione della consegna (chiusura al pubblico dei locali, limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine).
Si possono fare le consegne e i montaggi già programmati, tenendo chiuso il negozio?
L’attività di trasporto, consegna e montaggio, se riferita ad ordini chiusi prima del 12 marzo, può essere effettuata nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, n. 7), per quanto riguarda l'adozione di protocolli anti-contagio e l'impiego di strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine).
Posso svolgere, purché chiusi al pubblico, lavori artigiani all’interno o manutenzione oppure inventario?
Sull'inventario non ravvisiamo ostacoli (trattasi sempre di esigenza lavorativa), per quanto riguarda eventuali lavori, esclusi quelli urgenti (infiltrazioni, ecc.) che rientrano nello stato di necessità, sarebbe preferibile, oltre che coerente con la ratio del provvedimento, rinviarli.