Nella legge di conversione del decreto Crescita (legge n. 58-2019) spunta anche un nuovo incentivo fiscale a sostegno delle aggregazioni di imprese con sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Il regime fiscale agevolato è stato introdotto in sede di conversione del decreto Crescita, con l'inserimento dell'articolo 44 bis, a favore delle aggregazioni di società con sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno alla data del 1° gennaio 2019 per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto oppure lo stato di insolvenza.
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Le operazioni agevolabili - deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge - sono quelle realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società.
L'agevolazione consiste nella trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) delle singole imprese in crediti di imposta, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
In particolare le DTA, che nascono dal disallineamento tra valutazioni di natura civilistica e norme fiscali, sono relative a:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- rendimento nozionale dell’aiuto alla crescita economica (ACE) eccedente il reddito complessivo netto;
- componenti reddituali non ancora dedotti risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell’aggregazione.
La società risultante dall’aggregazione deve esercitare l’opzione per la trasformazione delle DTA in crediti di imposta, e deve impegnarsi al versamento del canone previsto, entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto l’aggregazione.
L'efficacia dell’opzione si ha a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto l’aggregazione, mentre la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall’aggregazione, nella misura del 25% delle DTA in esso iscritte, e per il restante 75% in quote uguali nei tre esercizi successivi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
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