Nuovi chiarimenti INPS sulle agevolazioni previdenziali per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita a seguito del sisma in Centro Italia: la legge di conversione del decreto Agosto, in vigore da oggi, ha prorogato l'esonero contributivo anche per i periodi di imposta 2021 e 2022.
> Il testo della legge di conversione del decreto Agosto e tutte le misure
Il decreto Agosto ha stanziato 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022 per estendere la validità delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, cioè per i Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. L'esonero contributivo, spiega l'INPS con il messaggio n. 3674 del 12 ottobre, è prorogato per altri due periodi di imposta.
Esenzione contributiva ZFU Sisma Centro Italia prorogata al 2022
Il decreto-legge n. 50-2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha istituito la Zona Franca Urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017.
In particolare, il dl prevede una serie di misure agevolative in favore delle imprese che hanno sede principale o unità locale all'interno della ZFU e hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017. Si tratta di misure di natura fiscale e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta con identiche condizioni anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.
L'esenzione, inizialmente circoscritta al 2017 e al 2018, era stata estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020 dalla legge di Bilancio 2019 ed ora è stata prolungata al 2021 e 2022 dal decreto Agosto. Il Ministero dello Sviluppo economico è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni contributive tramite appositi bandi.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito ZFU verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2022), con le stesse modalità operative riportate nella circolare n. 48-2019.
In particolare, le agevolazioni possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). Ai fini dell’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con le Risoluzioni n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018 e n. 78/E del 30 agosto 2019, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”.
> ZFU Sisma Centro Italia – chiarimenti su esonero contributivo