Ecobonus e sismabonus - Entrate, i codici tributo per i condomini

|Novità|26 luglio 2018

Ecobonus e sismabonusL’Agenzia delle entrate comunica i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti all’ecobonus e al sismabonus per interventi sulle parti comuni degli edifici.

Sismabonus - chiarimenti su cessione del credito

Dopo aver chiarito che per ecobonus e sismabonus valgono le stesse regole in materia di cessione del credito, l’Agenzia delle entrate (con risoluzione 58/E del 25 luglio 2018) comunica i codici tributo per le compensazioni delle quote annuali dei crediti ceduti corrispondenti ai due incentivi per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Ecobonus: le agevolazioni in sintesi

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto agevolazioni fiscali fino al 65% della spesa per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

e fino al 70% e 75% per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il limite di spesa è pari a 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Nello specifico, le detrazioni al 70% si applicano agli interventi che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio condominiale, con possibilità di arrivare al 75% per i lavori che migliorano la prestazione complessiva dell’edificio invernale ed estiva.

Si ha invece una detrazione del 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Sismabonus: cos'è e come funziona

Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90/2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.

La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.

Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85%se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

I codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici l'Agenzia ha istituito i codici tributo:

  • 6890 denominato “Ecobonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;  
  • 6891 denominato “Sismabonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio (ovvero dai condòmini incaricati), per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

> Risoluzione 58/E del 25 luglio 2018