Per il sismabonus vale la stessa ratio dell’ecobonus, almeno per quanto riguarda la cessione del credito. Ecco cos'ha chiarito il Fisco.
Seguendo sostanzialmente la stessa formulazione normativa, per ecobonus e sismabonus valgono le stesse regole quando si parla di cessione del credito corrispondente alle detrazioni. E’ quanto, in sintesi, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 23 luglio 2018.
Sismabonus: cos'è e come funziona
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90/2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.
La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.
Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
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Chiarimenti sulla cessione del credito
Il Fisco risponde a seguito di una serie di richieste di chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su edifici.
E lo fa chiarendo che, sostanzialmente, i due bonus seguono la stessa ratio. Di conseguenza, le regole dettate per l’ecobonus con la circolare 11/E del 18 maggio 2018 devono ritenersi valide anche per il sismabonus.
In particolare, la circolare 11/2018 precisava che il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”. Per “altri soggetti privati” si intendono operatori diversi dai fornitori di servizi, ma collegati al rapporto che giustifica la detrazione; e che la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
In più, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Escluse in ogni caso le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.