Approvate le indicazioni operative per presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore dell'editoria.
> Legge editoria – contributi diretti a imprese e pubblicazioni speciali
Con la circolare n. 21 del 22 dicembre 2017 la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni applicative riguardo ai criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore dell’editoria e le modalità di richiesta per il 2018.
Casi di accesso al trattamento di integrazione salariale
Riprendendo quanto definito nel Decreto Interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, la circolare specifica i casi in cui è previsto l'accesso al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende del settore editoriale.
Le imprese appartenenti al settore dell'editoria possono accedere al trattamento di integrazione salariale, per i lavoratori da esse dipendenti, prescindendo dal requisito occupazionale di 15 dipendenti di cui all'articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 148-2015, nel caso di:
- riorganizzazione per crisi aziendale;
- crisi aziendale, anche in caso di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa;
- contratti di solidarietà difensivi.
> Editoria - il testo della Legge sul sostegno pubblico
Soggetti beneficiari
Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma della legge n. 416-1981 possono far ricorso al trattamento di CIGS in favore di giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e dipendenti.
Possono essere coinvolti nei programmi di CIGS anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai quali sono estesi gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del D.lgs. n. 148-2015.
I lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di CIGS, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni svolti presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento di CIGS.
Modalità per la presentazione della domanda di CIGS
La domanda di CIGS deve essere presentata con modalità telematica tramite il canale CIGS-online compilando le apposite schede.
Le disposizioni impartite con il Decreto Interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2018 verificata la condizione che la consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del D.lgs. n. 148-2015, la presentazione della domanda e le sospensioni programmate del personale in CIGS siano successive a tale data.
> URL non più disponibile