Lavoro – INPS, aliquota unica per apprendistato professionalizzante

|Novità|20 giugno 2017

Apprendistato professionalizzanteI chiarimenti dell'INPS sull'aliquota contributiva unica al 5% per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.

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Lavoro – chiarimenti INPS su apprendistato professionalizzante

Con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 l'INPS ha definito le istruzioni operative per favorire l’applicazione omogenea dei regimi contributivi speciali nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante.

Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello

L’articolo 1, comma 240, lettera b), della legge di Stabilità 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dal decreto legislativo n. 150-2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

L’articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 150-2015 in particolare dispone che:

  • a) non trova applicazione il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92-2012;
  • b) l’aliquota contributiva della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta dal 10% alla misura del 5%;
  • c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASPI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata dalla legge n. 92-2012 nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’articolo 25 della legge n. 845-1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura unica del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il regime contributivo previsto dal d.lgs. n. 150-2015 si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale, quindi anche alle aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui al d.lgs. n. 150-2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato (11,61%).

Assolvimento dell’obbligo contributivo

Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex articolo 43, comma 7, d.lgs. 81-2015) ed è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22-2016, ha chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Il Ministero ha inoltre precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.

Sgravio contributivo ex articolo 22, comma 1, della legge n. 183-2011

L’art. 22, comma 1, della legge n. 183-2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”.

Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’articolo 32 del dlgs. n. 150-2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi.

Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti - specificati alla circolare n. 128-2012, punto 8 - ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge n. 183-2011; qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici anche per il 2017.

Flussi UniEmens

Nel messaggio l'INPS fornisce anche i nuovi codici e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da luglio 2017, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. La variazione dei precedenti flussi UniEmens, per i rapporti attivati dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici ex articoli 32, comma 1, d. lgs. n. 150/2015, sarà effettuata direttamente dall’INPS.

> Messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017

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