In vigore la legge n. 33 del 2017 per il contrasto alla povertà che introduce il reddito di inclusione.
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Approda in Gazzetta ufficiale la legge n. 33-2017, che conferisce deleghe al Governo in tre ambiti:
- l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, il cosiddetto reddito di inclusione;
- il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà;
- il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
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La delega prevede che il reddito di inclusione sia una misura unica a livello nazionale, a carattere universale. L'accesso al beneficio sarà condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà. Tali progetti dovranno essere predisposti da un'équipe multidisciplinare, costituita da parte dell'ambito territoriale sociale, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute e istruzione.
La misura, che comprenderà un beneficio economico e una componente di servizi alla persona, dovrebbe essere gradualmente estesa a un maggior numero di beneficiari, da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione.
L'intervento è attuato nei limiti delle risorse del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", pari a un miliardo e 30 milioni di euro per il 2017 e a un miliardo e 54 milioni annui a decorrere dal 2018, e destinate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Per quanto riguarda il riordino delle prestazioni di natura assistenziale, sono escluse quelle rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, quelle a sostegno della genitorialità e quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; le altre, a regime, saranno assorbite nel nuovo reddito di inclusione.
Infine, è prevista l'istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che consulterà periodicamente parti sociali e organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore per la predisposizione di analisi e proposte in materia di contrasto della povertà, oltre alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del Lavoro e al rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali.
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