Fondo garanzia PMI e FCS – agevolazioni per le imprese confiscate

|Novità|18 gennaio 2017

In Gazzetta ufficiale criteri e modalità per accedere alle agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata.

Imprese confiscate - Photo credit: Karol Franks via Foter.com / CC BY-NC-ND

Politica Coesione – i finanziamenti per il recupero di beni confiscati

Decreto Terremoto - accesso prioritario a Fondo Garanzia PMI

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 novembre 2016, relativo alla concessione di agevolazioni alle imprese confiscateo sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati, approda in Gazzetta ufficiale.

Gli interventi previsti dal decreto sono finalizzati a sostenere le imprese a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a:

  • investimenti produttivi;
  • investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
  • tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro illegale;
  • fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un inufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

Prevista la concessione di garanzie dirette e controgaranzie a valere su un'apposita sezione del Fondo centrale di garanzia per le PMI, dedicata alle imprese sequestrate o confiscate o che acquisiscano i complessi aziendali di quelle oggetto di sequestro/confisca: le garanzie sono concesse a titolo gratuito, fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro e nella misura dell’80%.

Previsti inoltre finanziamenti agevolati a tasso zero a valere su un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile: i finanziamenti devono essere compresi tra i 50mila euro e i 700mila euro, e non possono essere comunque di importo superiore all’ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo e alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria. I finanziamenti devono inoltre essere a tasso zero, di durata non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10, e devono comprendere un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.

> Decreto 4 novembre 2016

Photo credit: Karol Franks via Foter.com / CC BY-NC-ND