Startup – dal 20 luglio per costituirle basta la firma digitale

|Novità|20 luglio 2016

Procedura semplificata per costituire una startup, attraverso il ricorso a un modello standard tipizzato con firma digitale. È quanto prevede il decreto direttoriale del 1 luglio 2016, pubblicato il 4 luglio sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.

Startup – appello per mercato unico Ue

Il decreto, molto atteso, rappresenta l'attuazione della legge n. 33 del 24 marzo 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, meglio nota come Investment Compact

Il decreto approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata.

La scelta di concentrarsi sul tipo societario della srl, si legge nella circolare recante le disposizioni applicative del decreto, è dettata da due ordini di ragioni: “In primo luogo la rilevanza numerica delle startup” iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e costituite in questa forma (ad oggi si tratta di oltre l'80% del numero complessivo delle startup); “in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il decreto Crescita 2.0 (il dl n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre dello stesso anno) ha riservato alle startup srl”.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, le disposizioni contenute nel provvedimento acquistano efficacia dal 20 luglio 2016.

A partire da tale data, gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, attraverso la piattaforma dedicata alle startup del Registro delle imprese; ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico.

La piattaforma provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle Entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate effettua a quel punto i dovuti controlli e, in caso di esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva “startup costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (decreto poi convertito nel cosiddetto Investment Compact, ndr), iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Dicitura che verrà cancellata successivamente, in assenza di irregolarità formali.

Qualora si rilevino irregolarità, l’ufficio del Registro delle imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.

Agenzia Entrate: F24 per versamento imposte

In concomitanza con l'entrata in vigore del provvedimento, il Fisco indica i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative.

Con risoluzione 56/E, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1540” denominato “Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di registro”;
  • “1541” denominato “Startup innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro”;
  • “1542” denominato “Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo”;
  • “1543” denominato “Startup innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo”; 
  • “1544” denominato “Startup innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento”.

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