Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per l'indizione del dibattito pubblico, volto a regolare la partecipazione delle comunità locali nell'ambito di appalti per realizzazione delle opere pubbliche. Il regolamento, che entrerà in vigore il 24 agosto, sarà applicato anche alle infrastrutture energetiche.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 76/2018 che definisce le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere da sottoporre a dibattito pubblico.
La procedura del dibattito pubblico, ispirata al 'debat public' francese, è stata inserita nella nuova normativa sugli appalti (D.lgs. 50-2016) al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara e promuovere la partecipazione dei diversi stakeholder al percorso di realizzazione delle grandi opere pubbliche, così da facilitare a monte la risoluzione di eventuali conflitti.
> Appalti: tiene la progettazione, preoccupa il calo dei servizi di ingegneria
Le opere interessate
Il dibattito publico, si legge nel DPCM, avrà una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto e riguarderà solo determinate opere. Ovvero:
- Autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
- Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza di lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
- Opere negli aeroporti che riguardano la creazione di nuovi terminali passeggeri o merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro (al netto di IVA del complesso dei contratti previsti);
- Porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.