Un’ordinanza del commissario per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017 fa luce su un’importante questione fiscale: il rapporto tra contributi per la ricostruzione privata e sismabonus.
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I soggetti che hanno usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, possono beneficiare del sismabonus solo per le eventuali spese eccedenti il finanziamento ricevuto.
A stabilirlo è l’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, adottata dal Commissario straordinario del Governo e pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Contributi per la ricostruzione e sismabonus
Tra le diverse misure a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, il decreto legge 189/2016 ha previsto la concessione di contributi per la ricostruzione privata fino al 100% delle spese necessarie per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.
La detrazione che va sotto il nome di sismabonus, introdotta dal decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, copre invece le spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, con percentuali variabili: si parte dal 50% per gli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
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Il divieto di cumulo
La Legge di Bilancio 2017 ha espressamente previsto che il sismabonus non è cumulabile con le agevolazioni già spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite dal terremoto.
L’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 chiarisce tale punto disciplinando innanzitutto le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire del sismabonus in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dal terremoto (con particolare riferimento agli interventi di immediata esecuzione e a quelli di ricostruzione, riparazione e ripristino).
Per garantire il rispetto del divieto di cumulo previsto dalla Manovra 2017, l’ordinanza stabilisce che i beneficiari dei contributi per il finanziamento della ricostruzione privata degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto possono usufruire del sismabonus solo per le eventuali spese eccedenti il contributo ricevuto.
Le spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi devono essere contabilizzate separatamente da quelle per gli interventi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.
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