80 milioni di euro per il periodo 2016-2019 per i Comuni oggetto di sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
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Con decreto del 30 giugno 2016, pubblicato l'11 luglio in Gazzetta ufficiale, sono state approvate le procedure che i Comuni devono seguire per ottenere i contributi previsti dal dl Enti locali a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti strutturali. A disposizione ci sono 20 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2016 e il 2019.
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Il decreto Enti Locali n. 113-2016 ha istituito un Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o a cedimenti strutturali, diretto ad aiutare i Comuni alle prese con grossi risarcimenti per eventi lontani nel tempo e ad evitarne il dissesto finanziario.
Nello specifico il Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2016 e il 2019, è riservato ai Comuni che a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere costi di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
Come accedere ai contributi
Per l'anno 2016 i Comuni devono comunicare la sussistenza dalla fattispecie al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Dal 2017 al 2019, invece, la scadenza è fissata al 31 marzo di ciascun anno.
Le richieste devono essere presentate utilizzando l'apposito modello messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, munito della sottoscrizione, mediante firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.
Le istanze devono inviate esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni Enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), e saranno soddisfatte fino a un massimo dell'80% del totale. Nel caso in cui l'80% delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente stanziato, le risorse sono attribuite proporzionalmente, mentre laddove sia inferiore, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
> Decreto 30 giugno 2016 - Gazzetta ufficiale 11 luglio 2016
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