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Internazionalizzazione delle imprese, fatturazione elettronica e certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Sono i temi dei primi tre schemi di decreti legislativi attuativi della delega fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23), oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
La legge n. 23-2014 delega il Governo ad approvare una serie di misure per rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In attuazione della legge, l'Esecutivo ha messo a punto tre decreti legislativi, già sottoposti al Parlamento dopo un primo esame in CdM ed oggi nuovamente sul tavolo del Consiglio dei Ministri prima dei pareri definitivi di Camera e Senato.
Internazionalizzazione
Il decreto legislativo per l'internazionalizzazione delle imprese mira a ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e a creare un quadro normativo stabile e trasparente per gli investitori.
Il primo campo di intervento è quello del rafforzamento dei ruling internazionali, cioè accordi preventivi tra fisco e imprese in ambiti che possono riguardare:
- la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo,
- l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni,
- la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano,
- l’individuazione delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Tali accordi sono vincolanti nel periodo d'imposta durante il quale sono stipulati e nei quattro successivi.
Previsto anche l’istituto dell’interpello a favore delle società che vogliano ottenere maggiori certezze sui profili fiscali dei propri piani di sviluppo prima di effettuare nuovi investimenti in Italia. Presentando un business plan che descriva l’ammontare dell’intervento, i tempi e le modalità di realizzazione, l’incremento occupazionale e i riflessi stimati sul sistema fiscale italiano, i soggetti che intendono investire almeno 30 milioni di euro potranno ottenere una risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90 in caso di necessità di ulteriori informazioni.
Su indicazione del Parlamento, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha previsto una norma che incentiva fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate, con una riduzione del 30%, per cinque anni, del reddito imponibile prodotto in Italia.
La misura è riservata ai soggetti che:
- non siano stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti l'accesso all'agevolazione,
- svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano,
- rivestano una qualifica per la quale sia richiesta un'alta specializzazione e il titolo di laurea.
Fatturazione elettronica
Il decreto legislativo prevede, in via opzionale e a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio, da parte di tutti i soggetti passivi Iva.
Il servizio base per la predisposizione, l'invio e la conservazione delle fatture elettroniche dovrebbe essere reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° luglio 2016, mentre per specifiche categorie di soggetti passivi Iva, da individuare con un apposito decreto ministeriale, si prevede l'accesso al servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione già utilizzato per gli scambi con la PA.
Oltre a escludere la duplicazione nella richiesta di dati, il provvedimento prevede rimborsi Iva più veloci per i soggetti che si avvalgono della fatturazione elettronica e l'esonero dagli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black list’.
Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti
Quanto all'ultimo decreto legislativo, il testo prevede l’istituzione di un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti, il cosiddetto “Regime di adempimento collaborativo”, che in una prima fase sarà destinato, su base volontaria, alle imprese di maggiori dimensioni in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Nel decreto sono contenute anche modifiche alla legge sullo statuto del contribuente, unificando le fattispecie dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale in un concetto più generale che fa riferimento a tutti i tributi, dalle imposte sui redditi a quelle indirette.
In base al testo, si ha un abuso laddove si realizzi un vantaggio fiscale indebito e nel caso in cui l’operazione non produca effetti sullo sviluppo dell'attività economica o in termini occupazionali, ma miri soltanto a ottenere un beneficio fiscale. Non sono considerate operazioni abusive quelle giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali”, comprese quelle di ordine organizzativo o gestionale, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.
Mentre l'onere della prova per l'accertamento dell'abuso di diritto è a carico dell'amministrazione finanziaria, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di “valide ragioni extrafiscali” che giustificano le operazioni effettuate. Una volta accertata la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari, per cui non permettono di ottenere i relativi vantaggi fiscali.
Alla luce dei rilievi del Parlamento, infine, il Consiglio dei Ministri ha previsto che il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato penale sia possibile solo a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento.
Link
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