In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia del 31 luglio 2014, che disciplina il funzionamento del Fondo di Garanzia per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della prima casa, previsto dalla legge n. 147-2013.
Lo strumento, previsto dalla Legge n. 147-2013, conta su una dotazione di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, ripartita in stanziamenti annui di 200 milioni di euro.
Per essere ammissibili alla garanzia del Fondo, gli interventi devono rispettare specifici criteri:
- i mutui ipotecari non devono avere un ammontare superiore a 250mila euro,
- l'immobile da acquistare/ristrutturare deve essere adibito ad abitazione principale,
- il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte.
La garanzia del Fondo, irrevocabile e valida per l'intera durata del finanziamento, è concessa nella misura del 50% della quota capitale del finanziamento.
Sarà data priorità ai mutui erogati a favore:
- delle giovani coppie,
- dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari,
- dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Possono erogare i mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari. A definire le modalità di adesione di tali soggetti all'iniziativa del Fondo sarà un protocollo d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e l'ABI - Associazione Bancaria Italiana.
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene per via telematica. A raccogliere le domande è la banca o l'intermediario finanziario che, verificata la regolarità delle stesse, le trasmette a Consap, società controllata al 100% dal MEF e soggetto gestore dello strumento.
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