Nel quadro del primo ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato, il Dipartimento per le Politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, ha passato in rassegna le norme Ue per i finanziamenti nei settori dell'ambiente e dell'energia contenute nel Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC).
Aiuti per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di ambiente (art. 36)
In base al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014, gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione, o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di norme specifiche, sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
In particolare, sono ammesse le spese per:
- l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
- interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
L'intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili, ma può essere aumentata:
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,