Sociale: uno statuto europeo per le fondazioni

|Novità|09 febbraio 2012

European Commission - foto di FlickreviewRL'obiettivo è rendere più facile per le fondazioni la realizzazione di progetti di pubblica utilità in tutta l’Ue. Lo strumento per raggiungerlo è uno statuto unico a livello europeo, che ne disciplini l'operato, elimini "gli ostacoli che frenano le attività transfrontaliere in ambiti come la ricerca, la salute e la cultura", riduca "costi e incertezze", offra "maggiore visibilità per promuovere le loro attività e per attirare più finanziamenti grazie a un marchio europeo". Così Michel Barnier, commissario al mercato interno, ha definito l'oggetto della proposta presentata ieri dalla Commissione europea.

Le fondazioni perseguono obiettivi di pubblica utilità in generale, svolgendo attività incentrate su ambiti importanti per i cittadini e l’economia d’Europa.

Quando decidono di operare all’estero, però, le differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali rendono le attività transfrontaliere costose e inefficienti; spesso, ad esempio, devono investire una parte delle loro risorse in consulenza giuridica al fine di soddisfare i requisiti legali e amministrativi definiti dai vari ordinamenti giuridici. In questo modo l’ammontare dei fondi a disposizione delle fondazioni per realizzare le attività di pubblica utilità diminuisce, con il possibile effetto di scoraggiarle dal continuare il proprio lavoro.

Da qui la necessità di istituire un'unica forma giuridica europea, la “fondazione europea” (FE), sostanzialmente identica in tutti gli Stati membri.

Lo statuto in questione era stato già annunciato nell'Atto sul mercato unico (Single Market Act), adottato dalla Commissione Ue lo scorso mese di aprile. Ad arricchire la proposta presentata ieri, una serie di ricerche svolte dall'esecutivo comunitario tramite uno studio di fattibilità, due consultazioni pubbliche e contatti con il settore delle fondazioni.

I soggetti interessati dalla nuova normativa sono principalmente le fondazioni di pubblica utilità, che costituiscono la maggioranza del settore e sono presenti in tutti gli Stati membri e da questi riconosciute.

Tra i requisiti principali della FE, lo statuto stabilisce che si devono dimostrare i propri scopi di pubblica utilità, la dimensione transfrontaliera e il possesso di un patrimonio minimo di costituzione pari a 25mila euro.

Proprio in tema di costituzione, la FE può essere formata ex novo, tramite conversione di una fondazione nazionale oppure tramite la fusione di fondazioni nazionali; l’acquisizione di tale status sarebbe totalmente volontaria.
Diversi i vantaggi legati alla decisione di optare per questa forma giuridica:

  • le fondazioni europee potranno svolgere attività e incanalare finanziamenti all’interno dell’Ue più facilmente e con meno spese, grazie all’applicazione di norme analoghe in tutto il territorio dell’Unione;
  • lo statuto attribuirebbe alle FE un marchio e un’identità europei che le renderebbero riconoscibili e affidabili, incoraggiando così le attività e le donazioni transfrontaliere;
  • le fondazioni europee beneficeranno del medesimo regime fiscale applicato alle fondazioni nazionali, così come i donatori che sosterranno le FE avranno diritto alle stesse agevolazioni fiscali riconosciute in caso di donazioni a una fondazione istituita nel loro Stato membro.

Links

Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Foundation (FE)


Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Foundation (FE) - FAQ

Single Market Act