Si tratta nello specifico delle dichiarazioni di rinuncia dei contributi per la ricostruzione che sono infatti alternativi al superbonus rafforzato, cioè a quella misura che alza del 50% i tetti di spesa di una serie di interventi.
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Dal 14 luglio - ha infatti comunicato il Commissario al sisma - si sono aperti i termini per l’invio telematico della Dichiarazione di rinuncia. Come ha infatti chiarito a inizio maggio la Guida scritta a quattro mani dall’Agenzia delle entrate e dal Commissario al sisma, per la ricostruzione degli immobili privati - in chiave di sicurezza sismica ed efficienza energetica - ci sono sostanzialmente due vie:
- La combinazione dei contributi post sisma e del superbonus al 110%;
- Il superbonus rafforzato che innalza del 50% i tetti di spesa ed è alternativo sia al superbonus ordinario sia al contributo per la ricostruzione.
Qualora il cittadino opti per questa seconda opzione, la procedura prevede l’invio della rinuncia agli altri contributi, che dal 14 luglio è adesso possibile effettuare.
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Superbonus e contributo ricostruzione sisma
Come anticipato, la prima opzione a disposizione dei privati che vogliono ricostruire gli immobili terremotati situati nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici 2016, è quella che permette di beneficiare sia del superbonus al 110% sia del contributo per la ricostruzione post-sisma, all’interno però di determinati limiti.
Come specifica infatti il decreto Agosto (dl 104-2020) che ha introdotto questa possibilità, il superbonus spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma.
“In particolare - si legge nel comunicato rilasciato a maggio in occasione della pubblicazione della guida - nell’articolo 119 del Dl Rilancio (quello sul superbonus, ndr) sono stati inseriti:
- Il comma 1-ter: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»
- Il comma 4-quater, per il quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Per quanto riguarda invece la domanda da inoltrare, l’Agenzia chiarisce che “è possibile accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell’ambito di tale computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al superbonus. Il professionista incaricato dal soggetto interessato presenterà, quindi, l’istanza relativa al contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma e depositerà un unico progetto con la documentazione prevista dalla normativa, dichiarando di voler fruire degli incentivi previsti dal superbonus per la parte che eccede il contributo concesso dall’ufficio ricostruzione”, conclude quindi il Fisco.
Superbonus: i chiarimenti del Fisco
Il superbonus rafforzato aumenta i tetti di spesa
La seconda opzione è il cosiddetto superbonus rafforzato, “destinato ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017, a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 e a quelli interessati dagli eventi sismici avvenuti dopo l'anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza”, spiega sempre la guida.
Come chiarisce il testo, l’incentivo “rappresenta un’alternativa sia al superbonus ordinario sia al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma”. Nel caso infatti i proprietari rinuncino agli altri incentivi, il superbonus rafforzato aumenta del 50% i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni superbonus, passando:
- da 96 a 144 mila euro per gli interventi di rafforzamento antisismico;
- da 30 a 45 mila euro per gli impianti termici “trainanti”:
- da 60 a 90 mila euro per gli infissi “trainati”.
In questo caso il professionista, al momento della presentazione dell’istanza, è “obbligato a trasmettere, a mezzo Pec, e contestualmente, alla struttura commissariale, all’USR (Ufficio speciale ricostruzione) e al comune territorialmente competente, la dichiarazione del proprietario dell’edificio di rinunciare ai contributi per la ricostruzione”.
Superbonus rafforzato: la dichiarazione di rinuncia ai contributi per la ricostruzione
Come anticipato, la Dichiarazione di rinuncia può essere inviata dal 14 luglio attraverso la nuova piattaforma telematica del Commissario alla ricostruzione.
“La Dichiarazione - spiegano dagli uffici del Commissario - contiene i dati indispensabili che devono essere dichiarati dai proprietari o dagli amministratori dei condomini, come i dati anagrafici, codice fiscale, identificativi dell’edificio, scheda Aedes di rilevamento del danno. La Dichiarazione dovrà essere fatta esclusivamente mediante la compilazione dei relativi campi all’interno della piattaforma informatica, previo accreditamento del professionista nella piattaforma stessa”.
Superbonus anche “in corso d’opera”
Il superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
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