
L'intervento è rivolto alle aziende lombarde che:
- hanno sede legale e/o sede operativa in Lombardia,
- sono costituite, attive e iscritte al registro delle imprese,
- sono costituite in forma di società di capitali,
- non sono in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo non omologato, o nella condizione in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette nei propri riguardi,
- non sono inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973,
- non sono attive nel gioco d’azzardo e attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc) e nella pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc.),
- sono attive in uno dei settori di attività con codice ATECO 2007 con esclusione dei settori L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) fatta eccezione del codice K) 64.20.00 (Attività delle società di partecipazione - holding), che è ammesso.
Il plafond di risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda per la sottoscrizione di minibond è di 120 milioni di euro, ai quali si aggiungono le risorse finanziarie dei co-investitori.
Il valore complessivo dell’emissione dovrà essere compreso tra 1 milione e 35 milioni di euro.
Finlombarda potrà sottoscrivere fino a un massimo del 40% del valore complessivo in emissione, adeguato in base all’importo effettivamente raccolto, per un importo complessivo comunque non superiore a 5 milioni di euro.
La sottoscrizione da parte di Finlombarda è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell’emissione da parte di investitori istituzionali e/o investitori istituzionali convenzionati. La durata delle obbligazioni potrà essere ricompresa tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni.
Possono aderire all’iniziativa, in qualità di co-investitori, i fondi mobiliari chiusi, gli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i soggetti autorizzati all’esercizio di attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, le imprese di assicurazione, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 T.U.B.
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