Decreto Rilancio: partite IVA e non solo, come richiedere il bonus INPS

|Novità|17 luglio 2020

Decreto aprileCon la legge di conversione del dl Rilancio, approvata dal Senato, si amplia la platea dei beneficiari del bonus INPS, introdotto dal decreto Cura Italia per sostenere i lavoratori autonomi e non a seguito dell'emergenza coronavirus. Ecco chi può richiederlo e come.

Cosa prevede il decreto Rilancio

Chi può richiedere il bonus INPS

In base alla legge di conversione del decreto Rilancio possono accedere al nuovo bonus INPS i soggetti già previsti dal decreto legge Cura Italia - con una serie di novità - e anche altri soggetti.

Liberi professionisti e collaboratori

Confermata per il mese di aprile l'indennità di 600 euro per:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS

Per il mese di maggio, invece, il bonus sale a 1.000 euro per:

  • i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019,
  • i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto.

Artigiani, commercianti, coltivatori e lavoratori del settore agricolo

L'indennità di 600 euro è confermata per il mese di aprile anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:

  • Artigiani 
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

I lavoratori agricoli, invece, potranno contare per il mese di aprile su un'indennità di 500 euro.

Lavoratori stagionali del turismo e spettacolo

Confermato il bonus di 600 euro per il mese di aprile anche ai lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, cui si aggiungono i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.

Per il mese di maggio, invece, l'indennità sale fino a 1.000 euro per:

  • i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.

L'indennità mensile di 600 euro - prevista dal dl Cura Italia - è confermata per aprile e maggio ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. L'accesso al bonus si apre anche ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Nuovi beneficiari

Ai beneficiari del bonus già previsti dal decreto Cura Italia si aggiungono anche i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Nel dettaglio per i mesi di maggio ed aprile possono contare su un'indennità di 600 euro (per ciascun mese) anche:

  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto;
  • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori in questione non devono:

  • essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • essere titolari di pensione.

Diposizioni comuni per i bonus

I bonus previsti dal decreto Rilancio non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogati dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. È stabilita poi una disposizione ad hoc per l'eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.

Fondo per il reddito di ultima istanza

La legge di conversione del dl Rilancio prevede anche il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dal dl Cura Italia, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Viene poi abrogato il requisito - introdotto dal dl liquidità - dell'iscrizione in via esclusiva alla Cassa di previdenza.

Come richiedere il bonus INPS

Con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, l'Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19 per:

  • i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori somministrati;
  • il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali.

Si specifica che i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 devono presentare apposita domanda all'Inps.

I collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 del dl Cura Italia, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito l'indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal dl Rilancio - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i collaboratori coordinati e continuativi non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità prevista dal dl Rilancio, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda.

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, prevista dal dl Cura Italia, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito l'indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal dl Rilancio - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i lavoratori stagionali non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennità Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020 devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I potenziali fruitori delle indennittà Covid-19 possono presentare richiesta sul sito internet dell'Inps con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, tra cui:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui i potenziali fruitori non siano in possesso di una delle credenziali possono accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, l'Inps fornisce le istruzioni amministrative in merito alla proroga per il mese di aprile delle indennità Covid-19, alla luce delle disposizioni del decreto Rilancio.

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 e hanno percepito il beneficio non devono presentare una nuova domanda per il mese di aprile 2020.

Devono, invece, presentare domanda le seguenti categorie:

  • i lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; 
  • i lavoratori che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come specificato in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.

L'Inps ricorda che beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non hanno ancora presentato la domanda per l’indennità di marzo, inoltre, possono richiederla fino al 3 giugno 2020.

Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2020 l'Inps fornisce le istruzioni per richiedere il bonus rivolto a dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia. L'indennità può essere richiesta per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Per richiedere il bonus è necessario accedere alla sezione dedicata del sito dell'Inps utilizzando una delle modalità di identificazione disponibili:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui i fruitori non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Cosa prevede il decreto liquidità