Con decreto del 6 novembre 2017, il Mipaaf ha approvato il Piano assicurativo agricolo 2018 per l'accesso ai contributi PAC per la gestione del rischio.
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Il Piano assicurativo agricolo 2018 disciplina l'accesso ai contributi previsti dal Regolamento Ue n. 1305/2013 sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), per la copertura assicurativa dei rischi agricoli relativi alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici.
Come nei Piani precedenti, la copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare e deve comprendere:
- l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all'interno di un territorio comunale;
- l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;
- le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all'interno di un territorio comunale.
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Determinazione dei valori assicurabili
I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.
In particolare, i valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando tali prezzi unitari alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 e del decreto ministeriale del 12 gennaio 2015.
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Combinazioni dei rischi assicurabili
Le tipologie colturali assicurabili e le diverse avversità atmosferiche e le fitopatie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono dettagliate negli allegati al decreto Mipaaf, insieme alla metodologia di calcolo dei parametri contributivi e alle diverse garanzie previste.
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere diverse combinazioni:
- a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
- b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
- c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
- d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
- e) polizze sperimentali;
- f) polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza).
Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie elencate in allegato al decreto, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative.
I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.
Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
Spesa ammessa al contributo
La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, in particolare:
a) polizze con soglia di danno, relative a:
- colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni previste: fino al 60% o al 65% della spesa ammessa a seconda delle combinazioni;
- allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
- allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
- allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
- polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa.
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
- strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
- allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
Termini di sottoscrizione delle polizze
Per accedere ai contributi le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa indicate:
- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
- c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Per le misure di sostegno pubblico alla spesa assicurativa agricola agevolata non sono previsti criteri di valutazione/selezione delle domande, quindi qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
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