Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente il riesame intermedio del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020
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Il bilancio UE avrà a disposizione circa 6 miliardi di euro per il sostegno all'occupazione e alla crescita e per la gestione dei flussi migratori e sarà gestito con maggiore flessibilità per fronteggiare le emergenze. Con il via libera definitivo del Consiglio dell'Unione europea si chiude l'iter di approvazione del progetto di revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 presentato a settembre dalla Commissione europea.
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"La decisione del Consiglio adegua il quadro di bilancio dell'UE per allinearlo alle sfide che affrontiamo. Significa che il bilancio dell'Unione sarà uno strumento ancora più efficace per rafforzare la crescita, creare posti di lavoro e affrontare la crisi migratoria. Inoltre, permetterà di reagire più rapidamente e di prendere le necessarie decisioni a fronte di nuove sfide”, ha affermato Helena Dalli, ministra maltese per gli affari europei e l'uguaglianza e presidente di turno del Consiglio.
Con la mid term review le risorse del QFP 2014-2020 vengono incrementate di circa 6 miliardi, di cui:
- circa 2 miliardi per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, anche attraverso il rifinanziamento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (+ 1,2 miliardi), di Horizon 2020 (+ 200 milioni di euro) e di Erasmus+ (+ 100 milioni di euro);
- circa 2,5 miliardi per finanziare gli interventi nei settori della migrazione, della sicurezza e del controllo delle frontiere esterne;
- 1,4 miliardi per affrontare le cause profonde della migrazione attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.
A questi 6 miliardi vanno poi aggiunti gli aumenti previsti dal progetto di bilancio 2017, pari a circa 1,8 miliardi di euro, e quelli connessi all'adeguamento tecnico delle dotazioni per la Politica di Coesione, per circa 4,6 miliardi di euro, per un totale di oltre 12,7 miliardi di euro in più rispetto a quanto concordato nel 2013.
Inoltre, la revisione di medio termine:
- aumenta gli importi massimi che possono essere spesi nell'ambito dello strumento di flessibilità e della riserva per gli aiuti d'urgenza;
- autorizza l'utilizzo delle risorse non spese del Fondo di solidarietà UE e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nell'ambito dello strumento di flessibilità;
- porta a un massimo di 5,9 miliardi l'importo cui può essere elevato il tetto di pagamento del QFP negli anni 2019 e 2020.
Il testo, già approvato dal Parlamento europeo in plenaria ad aprile, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il Testo del Regolamento che modifica il Reg. n. 1311/2013 sul QFP 2014-2020
"Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:
1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione: 2018: 7 miliardi di EUR 2019: 11 miliardi di EUR 2020: 13 miliardi di EUR.";
3) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: "f) calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.";
4) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'importo annuo della riserva è fissato a 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.";
5) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Strumento di flessibilità
1. Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011).
Ogni anno, a decorrere dal 2017, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato:
a) di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;
b) di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che è stata annullata nell'esercizio precedente. Gli importi resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità del secondo comma sono utilizzati alle condizioni definite al presente articolo.
2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.";
6) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza
1. Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alla sicurezza.
2. Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."
Photo credit: European Parliament via Foter.com / CC BY-NC-ND