L'Agenzia delle Entrate illustra la nuova aliquota Iva al 5% per le cooperative sociali e i loro consorzi
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova aliquota Iva ridotta, nella misura del 5%, per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi. Con la Circolare n. 31/E-2016 l'Agenzia delle Entrate chiarisce beneficiari e decorrenza delle nuove disposizioni.
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Si allarga la platea per l’aliquota ridotta
In base alla legge di Stabilità 2016 le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative e loro consorzi sono assoggettate:
- all’aliquota Iva del 5% se rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- al regime di esenzione dall’imposta se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di onlus;
- all’aliquota Iva ordinaria del 22% se rese da cooperative non sociali e non onlus, a meno che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nell'elenco delle attività delle cooperative sociali per cui si prevede l'Iva al 5% rientrano:
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus, comprese quelle relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da onlus.
Rispetto alla precedente aliquota del 4%, l’aliquota Iva al 5% trova applicazione con riferimento ad una platea più ampia. I destinatari delle prestazioni, infatti, possono essere anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Destinatari che si aggiungono a quelli già previsti, cioè anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
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L'aliquota al 5%, chiarisce inoltre l'Agenzia, si applica sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.
Le nuove disposizioni, continua la circolare, riguardano le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.
Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015, invece, le cooperative sociali e i loro consorzi possono continuare ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
> Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 15/07/16
Photo credit: ViviamoInPositivo Italia ONLUS