Decreto Prestito vitalizio ipotecario - scende eta' accesso a finanziamenti

|Novità|28 dicembre 2015

Il decreto di attuazione del nuovo prestito vitalizio ipotecario è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale

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Il decreto del 22 dicembre 2015 sul prestito vitalizio ipotecario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016

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Prestito vitalizio ipotecario anche a 60 anni

Il MISE rilancia lo strumento del prestito vitalizio ipotecario, una forma di finanziamento dedicata alle persone in età matura.

Questo tipo di prestito riprende il modello dei cosiddetti 'lifetime mortgage', che permettono al proprietario di un immobile residenziale di convertire parte del valore dell'abitazione in liquidità con cui soddisfare le proprie esigenze di consumo. Si tratta di un'alternativa alla vendita attraverso la nuda proprietà, perchè anche in questo caso il proprietario può continuare a risiedere nella casa ma la pone a garanzia di un finanziamento.

Con il decreto si allarga la platea dei potenziali beneficiari dello strumento, grazie all'abbassamento dell'età minima dei richiedenti da 65 a 60 anni.

Per coloro che hanno 60 anni o poco più, tuttavia, l'importo del finanziamento non può superare il 15-20% del valore dell'immobile, mentre per i proprietari in età più avanzata si arriva fino al 50% del valore dell'abitazione.

La disponibilità dell'immobile rimane in capo al proprietario

In più, spiega il MISE, il prestito non si estingue più solo con la morte del proprietario, ma anche con il trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti reali di godimento sull'abitazione data in garanzia per ottenere il finanziamento.

Questa opzione implica che la disponibilità dell'immobile resta in capo al contraente, che può quindi anche decidere di estinguere anticipatamente il prestito, vendendo o trasferendo i diritti reali sull'abitazione.

Procedure rigorose per la vendita ai fini del rimborso

Il testo prevede che gli interessi possano essere rimborsati tutti alla scadenza del contratto oppure in base a scadenze prestabilite.

Nel primo caso, per tutta la durata del prestito nulla è dovuto alla banca e non esistono possibilità di insolvenze relative al finanziamento. Gli eredi del beneficiari, entro 12 mesi dal suo decesso, possono scegliere fra tre opzioni:

  • estinzione del debito nei confronti dalla banca,
  • vendita dell'immobile ipotecato,
  • affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici.

La vendita dell'abitazione ai fini del rimborso, specifica il Ministero, deve avvenire al prezzo di mercato, in modo che l'eventuale parte eccedente il capitale residuo del finanziamento vada agli eredi.

Obblighi degli enti finanziatori

Sotto il profilo fiscale, il decreto conferma l'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%, mentre si arricchisce il quadro degli obblighi informativi a carico dell'ente finanziatore, che deve fornire ai soggetti interessati al prestito vitalizio ipotecario dei prospetti di simulazione del piano di ammortamento e offrire la possibilità di stipulare un prestito cointestato sia ai coniugi che ai conviventi more uxorio.

Vietato, per gli enti finanziatori, esigere il pagamento di eventuali spese sostenute per la predisposizione di un contratto di prestito che non venga poi sottoscritto oppure pretendere che la polizza assicurativa che accompagna il prestito venga acquistata presso l'istituto che lo eroga.

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Author: Alessandro Pinna / photo on flickr