In Gazzetta ufficiale il provvedimento del 3 giugno 2015 della Banca d'Italia che stabilisce le disposizioni per l'iscrizione all'elenco degli operatori di microcredito che potranno concedere piccoli finanziamenti coperti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Con il decreto n. 176-2014, pubblicato il 1° dicembre in Gazzetta ufficiale, il Ministero dell'Economia ha aggiornato la disciplina sul microcredito per iniziative imprenditoriali e progetti di inclusione sociale e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità, i termini e le procedure per l'iscrizione all'elenco degli operatori del settore.
L'intervento normativo fa seguito all'approvazione della legge n. 214-2011, che ha destinato una sezione del Fondo di garanzia per le PMI a interventi a sostegno del microcredito, in particolare per lo sviluppo della microimprenditorialità. Questa possibilità è stata poi disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 18 marzo 2015 e resa operativa dalla Circolare n. 8 del 26 maggio 2015 di MedioCredito Centrale.
Provvedimento della Banca d'Italia.
Dopo aver ricordato che gli operatori di microcredito devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del MEF e individuato i soggetti responsabili della loro verifica, il provvedimento stabilisce che le società che intendono rientrare nell'elenco devono presentare apposita domanda a Bankitalia:
- entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese, se di nuova costituzione,
- entro sessanta giorni dell'aggiornamento delle modifiche statutarie, se già costituite.
Una volta verificata la presenza dei requisiti richiesti, la Banca d'Italia adotta il provvedimento di iscrizione, oppure respinge l'istanza, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Gli operatori di microcredito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia:
- ogni modifica della composizione degli organi sociali, nonchè la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, che superi il 10% del capitale con diritto di voto;
- ogni modifica che riguardi la forma giuridica, la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa e l'indirizzo pec, la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale, le attività di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati, il legale rappresentante e il codice fiscale.
Inoltre, gli operatori di microcredito devono inviare alla Banca d'Italia:
- il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;
- una comunicazione sulle eventuali variazioni rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione;
- segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati;
- una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;
- la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996.
L'eventuale domanda di cancellazione dall'elenco deve essere inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
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Provvedimento del 3 giugno 2015 della Banca d'Italia - Gazzetta ufficiale del 20 giugno 2015
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