Una nuova circolare del Fisco fa il punto sulle ultime novità relative alla cessione dei crediti dei bonus edilizi introdotte dal DL 115-2022 che, in caso di truffe, ha limitato la responsabilità del fornitore e del cessionario ai soli casi in cui ci siano dolo o colpa grave.
Per provare a far ripartire il mercato della cessione dei crediti, nel DL 115-2022 il Parlamento ha introdotto una norma che integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia.
In estrema sintesi, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, la nuova norma ha limitato la responsabilità in solido dei cessionari del credito (coloro che acquistano il credito) e del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura al solo caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Tale limitazione di responsabilità si applica, però, esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.
A distanza di qualche settimana dall’approvazione della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, sul tema scende in campo anche l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Il testo da un lato fornisce chiarimenti interpretativi; dall’altro dispensa le istruzioni per rimediare ad eventuali errori di compilazione della comunicazione per l'esercizio delle opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura” e non solo.
I chiarimenti del Fisco sul superbonus
Cosa prevede il DL 115-2022 sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi
A mettere mano (per l’ennesima volta) alla disciplina della cessione dei crediti edilizi è l’articolo 33-ter del DL 115-2022, introdotto dal Senato nel corso della conversione in legge del Decreto Aiuti bis.
Nello specifico la nuova norma interviene nel campo della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito.