E' uscita l'attesa circolare dell'AdE sul credito di imposta sulle locazioni (mensilità di marzo, aprile e maggio), misura non sovrapponibile per il mese di marzo con l'art.65 del DL 18 relativo al credito per negozi e botteghe. I chiarimenti si alternano a parti della materia ancora non definite e ai provvedimenti direttoriali non emanati.

Ambito soggettivo
Viene proposta un'elencazione delle attività alberghiere che possono beneficiare del credito di imposta, e in particolare: alberghi e strutture simili; alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per brevi vacanze, B&B, residence; attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi nella misura di favore, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto:
- i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.