Con la legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato previsto l’azzeramento dei contributi a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. A rendere operativi gli sgravi è ora una circolare, la n. 128, pubblicata il 2 novembre dall'Inps.
In sintesi, la circolare conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre resta l'aliquota del 10% per quelli successivi e fino alla scadenza del periodo di apprendistato. Relativamente agli apprendisti iscritti alle liste di mobilità fino a 29 anni, nel contratto di lavoro è anche prevista una clausola con cui le parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.