Bei, fondi strutturali e 7,4 miliardi di accantonamenti. Sono gli ingredienti principali del piano per la ricostruzione nella legge di bilancio
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Se il decreto terremoto (Dl n. 189/2016) disciplina le misure d’urgenza dedicate al Centro Italia, la legge di Bilancio si concentra sul lungo periodo. E mette da parte, tra risorse pubbliche e risorse private, una cifra superiore a 7 miliardi su base trentennale. Dal dossier di analisi del Ddl, però, emergono altri dettagli. Il primo è che le Regioni potranno contribuire con le proprie quote di fondi strutturali ai piani del commissario Vasco Errani. Il secondo è che molte anticipazioni di cassa passeranno dalla Banca europea per gli investimenti che, quindi, avrà un ruolo di primo attore nella ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
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L'articolo 51 del Ddl
La materia della ricostruzione è regolata dall’articolo 51 della legge di Bilancio, che individua le risorse dedicate sia al fronte pubblico che a quello privato. Precisando da subito che le Regioni colpite dai terremoto possono riservare a questo scopo risorse che fanno parte dei fondi strutturali, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo massimo pari a 300 milioni di euro.
I Comuni che accedono ai contributi
L’ambito di applicazione, come per il decreto terremoto, non è limitato ai Comuni compresi nelle aree dell’epicentro, ma è esteso anche agli altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma, purché “venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici”, con il corredo di un’apposita perizia giurata di un professionista.
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La ricostruzione privata
A questo scopo viene autorizzata una spesa costante per un lungo periodo di tempo.