In Gazzetta ufficiale la legge n. 126-2020, conversione del decreto Agosto (dl n. 104-2020). Dalla proroga della Cassa integrazione alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, dai fondi per scuola e trasporto locale al rinvio delle scadenze fiscali, ecco le principali misure del provvedimento da 25 miliardi che prosegue l'azione del Governo in risposta alla crisi Covid-19.
> CdM approva scostamento bilancio. Priorita' a CIG, assunzioni e scuola
Con la pubblicazione in Guri, la legge di conversione del decreto Agosto, n. 126-2020, entra in vigore. Ecco le principali misure in materia di lavoro, sostegno alle imprese, Enti territoriali, scuola, trasporti e fisco.
Decreto Agosto
- Lavoro
- Indennità per lavoratori stagionali e non solo
- Bonus per professionisti iscritti agli ordini
- Congedi e smart working
- Scuola
- Editoria
- Enti locali, Regioni e Sisma
- Trasporto pubblico locale
- Sostegno alle imprese
- Fisco
- Il testo del decreto Agosto
Lavoro: dalla Cassa integrazione alla decontribuzione per il Sud
Proroga CIG
La legge di conversione del decreto Agosto proroga anzitutto i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane nel caso in cui sia stato già interamente autorizzato il periodo precedente.
I datori di lavoro che, dopo aver fruito delle prime 9 settimane, presentano domanda per i periodi di integrazione salariale per le ulteriori 9 devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
L'aliquota del contributo sarà pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%,
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato o che non hanno presentato l'autocertificazione.