Cosa cambia con il nuovo Codice della proprietà industriale

|Norme|02 ottobre 2023

Codice proprietà industriale - Foto di David McEachanCon la pubblicazione delle Linee guida che regolamentano i rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori (come le imprese), va in scena l’ultimo atto della riforma PNRR del sistema della proprietà industriale che, tra le altre cose, ha abolito il cd. Professor’s Privilege, allineando il nostro paese al resto d’Europa in modo da aumentare la pratica della brevettazione e il trasferimento tecnologico.

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A stabilire la pubblicazione delle Linee guida è stato infatti il comma 5 dell'articolo 3 della Legge 30/2023 che, nel ribaltare l’impostazione della titolarità della ricerca - traslandola dal ricercatore alla struttura di ricerca - ha anche previsto la stipula di accordi contrattuali tra i centri di ricerca e i finanziatori.

Proprietà industriale: stop al Professor’s Privilege

Come già accennato, la novità forse più rilevante del varo del nuovo Codice della proprietà industriale (una delle riforme previste dal PNRR) è il ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”. Fino a qualche mese fa, infatti, l’Italia era uno dei pochi Paesi europei in cui la titolarità delle invenzioni realizzate presso università e enti pubblici di ricerca spettava ancora al ricercatore che aveva svolto il progetto di ricerca e non all’ente. 

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 30/2023, tale impostazione è stata invece capovolta, prevedendo che d’ora in avanti i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore (a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse) e non al ricercatore stesso.

Il tutto facendo però salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore della ricerca, nonchè il diritto a ricevere una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione (dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo).

E’ importante sottolineare come tale disposizione si applichi non solo a Enti pubblici di ricerca, ma anche agli Istituti di ricovero a carattere scientifico (IRCCS) e alle università (incluse quelle non statali) presso cui lavora il ricercatore dotato di un contratto di impiego, anche se a tempo determinato.

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