Fondo di garanzia per agevolare l'avvio di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte di soggetti attualmente esclusi dai circuiti tradizionali del credito, ai sensi l’articolo 8 della Legge regionale n. 12/2004, come sostituito dall’articolo 33 della Legge regionale 30/2009. Con Dgr n. 15-1451 del 30 maggio 2020, pubblicata sul Bur n. 25 del 18 giugno 2020, sono stati modificati i criteri generali del Fondo. I destinatari del Fondo regionale di garanzia per il microcredito sono: soggetti titolari di partita IVA nell’ avvio dell’attività; imprese nella forma giuridica di società cooperative; cooperative sociali; società di persone; ditte individuali di nuova costituzione. Tali soggetti dovranno dimostrare per accedere ai benefici del fondo di essere “soggetti non bancabili” (soggetti che non dispongono di risorse economiche e di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario). Il Fondo sarà gestito da Finpiemonte S.p.A. senza attuare trasferimenti a privati, ma solo mettendo a disposizione garanzie agli Istituti di credito convenzionati che finanzieranno le imprese ed i lavoratori autonomi; Finpiemonte dovrà rispondere solo di eventuali insolvenze. Le Fondazioni ONLUS con consolidata esperienza di microcredito sul territorio assisteranno i beneficiari nella fase antecedente la...
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