Bandi per la concessione di agevolazioni per la zootecnia e per opere collettive di miglioramento fondiario (artt. 34 e 35) ai sensi della legge provinciale n. 4-2003. Agevolazioni per la zootecnia Sono beneficiari i soggetti di cui all’art. 2 L.P. 4/2003 comma 1 lettere a) e b) iscritte all’APIA: imprese agricole singole, società costituite per la conduzione di imprese agricole. Il regolamento si applica ai seguenti interventi: risanamento, l’ampliamento e la nuova costruzione di strutture per l’allevamento zootecnico, comprese le attrezzature fisse connesse che potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente se legate ad una delle iniziative sopra citate. Le sopra citate iniziative verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Le dimensioni minime sono le seguenti: stalle gestite a letame palabile: 6,6 mc, di volume di stoccaggio per UBA; stalle gestite a liquame: 9 mc, di volume di stoccaggio per UBA; gli acquisti di strutture per l’allevamento di animali delle specie bovina ed ovicaprina (stalle, concimaie, fienili) purchè l’acquisto non sia a favore di un figlio del venditore o a favore del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado ed inoltre purchè la soluzione dell’acquisto, rispetto...
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