Bando per la concessione di contributi destinati al sostegno dell'economia agricola, dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, ai sensi della Legge provinciale n. 4-2003 (artt. 25, 26, 27, 42, 44, 45 comma 1, lettera b, 46 comma 1). Articolo 25: Apicoltura Le agevolazioni del presente articolo possono essere concesse: ai proprietari di alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s’impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento; ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1, lettera g) della L.P. n. 4/2003 (consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia), per la riqualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori; ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 4/2003 (imprese agricole singole e società costituite per la conduzione di imprese agricole, iscritte all’APIA), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli purchè essi abbiano la disponibilità di alpeggi in proprietà. ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.P....