Friuli Venezia Giulia: Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato - Lr n. 7-2004

13 settembre 2017|
Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante 'Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato'. In base all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità: a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale; b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico. In base all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per: a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato; b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci; c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare...
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