Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), a valere sull'articolo 1, comma 64 della L. 205/2017 e ss.mm.ii. Obiettivo A favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una ZLS, è estesa la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le Zone Economiche Speciali (ZES), tra cui l’applicazione potenziata del Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015 e successive modificazioni), limitatamente alle zone ZLS ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZLS è rinvenibile (successivamente alla loro istituzione) al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/. Beneficiari L’incentivo si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali. Sono escluse le imprese in difficoltà; le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture...
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