Disciplina per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Obiettivo In base all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali. Beneficiari Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli istituti culturali che: svolgano la loro attività da almeno un triennio; prestino rilevanti servizi in campo culturale; promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico; svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione. Interventi ammissibili La commissione effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e sulla base dei fondi disponibili, propone l'attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri: adeguatezza delle attrezzature possedute dalla sede preposte agli scopi istituzionali; consistenza e qualità del materiale (archivistico e/o storico artistico e archeologico e/o librario e/o digitale) posseduto; apertura al pubblico; presenza di inventari informatizzati e cartacei; digitalizzazione e consultabilità da remoto del materiale posseduto tramite un portale attivo ed aggiornato; partecipazione a reti telematiche per la catalogazione e inventariazione; attività svolte nell’ultimo triennio, attività svolte nell’anno in corso e attività in...
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