Programma europeo Giustizia 2021-2027

18 May 2021|Social icon button for XSocial icon button for LinkedInSocial icon button for Facebook
BUDGET
€ 305.000.000
Il programma Giustizia 2021-2027 persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali. Gli obiettivi del programma Il programma persegue gli obiettivi specifici seguenti: agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'efficace esecuzione delle decisioni; sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria nonché una cultura basata sullo Stato di diritto, e sostenere e promuovere l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti nel contesto del programma; agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali. Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia a misura di minore, la protezione delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europe, conformemente all'articolo 51 della stessa Carta. Beneficiari Sono ammissibili i soggetti seguenti: i soggetti giuridici stabiliti: i) in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) in un paese terzo associato al programma; i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali....
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