Ministero Salute: Fondo per l'emergenza avicola

23 gennaio 2019|
STANZIAMENTO
€ 20.000.000
Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A favore delle imprese agricole di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti: a) interventi previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, per favorire la ripresa economica e produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall’art. 2, comma 1, del presente decreto; b) interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio, secondo le condizioni e le modalità indicate nel comma 3, ultimo periodo, e comma 3 -bis , dell’art. 4, del presente decreto. Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di danno ammissibili ai sostegni di mercato di cui all’art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016. Gli interventi di cui al punto a) sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016. Le risorse di cui all’art. 2, comma 1 del decreto (vedi Links) sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densità di allevamenti. Le risorse di cui all’art....
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