Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, il regime straordinario di accesso al bonus pubblicità - previsto dal decreto Cura Italia - viene confermato dal dl Rilancio, con una serie di novità. Ecco un vademecum che raccoglie tutte le informazioni da tenere a mente.
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L'Associazione nazionale editoria di settore (ANES) ha pubblicato il vademecum realizzato dai consulenti fiscali dello Studio Bianco che riepiloga in modo chiaro e approfondito le linee-guida utili agli investitori per accedere al bonus pubblicità, alla luce delle novità introdotte dal dl Rilancio.
Il provvedimento ha disposto norme eccezionali valide solo per il 2020, lasciando inalterate le regole attuative dell'incentivo.
Come cambia il bonus pubblicità per l'anno 2020
Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.28 del 19 maggio 2020, il dl Rilancio. Come tutti i decreti legge, anche questo provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore (19 maggio 2020), per cui non è da escludere che la norma possa subire delle modificazioni in sede di conversione.
L’articolo 186 del dl Rilancio ha integrato l’articolo 57-bis del dl n. 50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendovi il nuovo comma 1-ter.
L’intervento normativo del dl Rilancio stabilisce che:
- limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020;
- la comunicazione telematica preventiva degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel 2020, è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate nel periodo tra il 1° ed il 31 marzo 2020. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020;
- gli adempimenti relativi alla richiesta del credito d’imposta da parte degli investitori pubblicitari, restano quelli stabiliti dal regolamento del 2018;
- per il 2020 il credito d’imposta è finanziato con lo stanziamento di 60 milioni euro, di cui 40 milioni per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici anche on line e 20 milioni per gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche (non solo locali ma anche nazionali);
- per il 2020, gli investimenti pubblicitari agevolabili comprendono anche quelli effettuati sulle radio e tv nazionali non partecipate dalla Stato e non solo sulle radio e tv locali , così come avviene a regime.
Già il decreto Cura Italia aveva disposto che il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, limitatamente al 2020, sarebbe stato concesso nella misura del 30% degli investimenti pubblicitari del 2020 e non nella misura del 75% del valore incrementale degli stessi, così come previsto a regime. Il dl Rilancio conferma di fatto l’impostazione del Cura Italia, ma aumenta la misura del credito d’imposta dal 30% al 50%.
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Chi può richiedere il bonus pubblicità
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- gli enti non commerciali.
Gli enti non commerciali sono gli enti pubblici e privati no profit (associazioni, fondazioni e simili); fra le imprese rientrano anche le ditte individuali e le imprese artigiane.
Quali investimenti sono agevolabili
Beneficiano del credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su mezzi di comunicazione editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta al tribunale ai sensi della legge sulla stampa n. 47 del 1948 ovvero presso il ROC – registro degli operatori di comunicazione.
Le testate devono essere in ogni caso dotate della figura del direttore responsabile.
Giova comunque ribadire che i giornali quotidiani e periodici editi in formato digitale devono essere registrati in tribunale o presso il ROC ed essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Utilizzo del tax credit in compensazione con F24
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
De minimis
Il bonus pubblicità assegnato a ciascuno dei richiedenti viene determinato tenendo conto, in primo luogo, dell’abbattimento percentuale applicato per rispettare i limiti di spesa generali imposti dal finanziamento annuale della misura agevolativa ed in secondo luogo del limite massimo individuale, pari ad euro 200.000, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (regime generale).
La corretta applicazione dei limiti individuali previsti di regolamenti sugli aiuti de minimis comporta che l’assegnatario del credito d’imposta debba tener conto anche di eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, in modo da ricondurre l’insieme degli aiuti in godimento ai limiti individuali stabiliti dai regolamenti, de minimis relativi al regime generale ed ai regimi speciali per le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto, per quelle che operano nel settore agricolo e per quelle che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Non cumulabilità con altre agevolazioni
La fruizione del tax credit sugli investimenti pubblicitari è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, patent box, credito di imposta R%S, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.