Il GSE pubblica la procedura contenente le informazioni sull'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli elettrici, come previsto dal decreto Vehicle to Grid con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato i criteri e le modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica.
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Previsto dalla Manovra 2018, il decreto Vehicle to Grid - entrato il vigore il 15 febbraio 2020 - definisce le regole di partecipazione ai mercati elettrici e le specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia.
Cosa significa Vehicle to grid?
L'espressione 'Vehicle to grid' si riferisce all'interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente a tali veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:
- a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle modalità a salire ed a scendere, nonché di risoluzione delle congestioni;
- b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile.
In particolare, qualora tali servizi comportino anche iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete sono denominati V2G; in casi diversi, tali servizi sono denominati V1G.
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Come si partecipa al mercato per il servizio di dispacciamento
Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento e alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le Unità virtuali abilitate miste (UVAM), alle condizioni stabilite dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 300-2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel dettaglio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'ARERA adotterà disposizioni per integrare la propria regolazione del dispacciamento, inclusi i progetti pilota, affinché i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano un'adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica. L'Autorità terrà conto delle caratteristiche e della specificità delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, e delle esigenze dei veicoli per la mobilità.
Inoltre, l'ARERA prevede che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.
Dall'ARERA contributi per l'installazione dei dispositivi
L'ARERA provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi all'installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per entrambe le configurazioni V1G e V2G, l'interazione tra veicolo e rete elettrica, nonché l'interlocuzione tra il gestore dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
Il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi, con modalità semplificate definite dall'ARERA, anche ai punti di connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le seguenti modalità:
- a) ferma restando la possibilità di prelevare ed immettere energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto scambio è erogato esclusivamente in riferimento alla produzione dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;
- b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono applicate le componenti tariffarie variabili.
La procedura GSE
Per tutelare i detentori di veicoli elettrici che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) pubblica una procedura che delinea le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica, devono fornire ai detentori dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi.
La procedura inquadra i soggetti coinvolti nei vari casi di ricarica privata o ad accesso pubblico e definisce per ciascuno di essi i flussi informativi, suddivisi tra informazioni rese disponibili ex-ante, prima che la ricarica e gli eventuali servizi di rete abbiano luogo, e un set informativo ex-post.
Più nello specifico, le informazioni ex-ante danno indicazioni sul possibile uso del sistema di accumulo del veicolo per fornire servizi di rete, prevedendo la possibilità per il detentore del veicolo di definire eventuali limiti all'uso della batteria, garantendo al contempo piena compatibilità con le proprie esigenze di ricarica.
Quelle ex-post consentono la rendicontazione trasparente dell'utilizzo dell'accumulo per i servizi di rete, esprimendo gli intervalli di tempo di uso della batteria in modalità V1G o V2G e l'eventuale energia fornita dalla stessa verso la rete.
Il ruolo di TERNA
TERNA ha il compito di aggiornare con frequenza annuale il MISE e l'ARERA sullo stato di attuazione del decreto e sulla partecipazione delle infrastrutture di ricarica al mercato per il servizio di dispacciamento.
Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, il MISE estrae e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni eventualmente utili per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.
Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA, il decreto può essere aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.
> Decreto MISE del 30 gennaio 2020, Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020