Entrano in vigore a luglio le linee guida n. 10 dell'ANAC che definiscono la natura delle attività e i requisiti organizzativi e professionali per l'affidamento di servizi di vigilanza privata nell'ambito delle procedure di appalto.
Sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno è stato pubblicato il decreto n. 462 del 23 maggio 2018, che riporta le linee guida n. 10 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sull’affidamento dei servizi di vigilanza privata nell’ambito del nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016).
Le linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella GURI, ovvero il 1° luglio 2018.
Ambito di applicazione della disciplina
La scelta di subordinare l’ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici requisiti organizzativi e professionali, si legge nel documento dell’ANAC, deriva dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici del settore sono chiamati a svolgere, ovvero:
- vigilanza fissa;
- vigilanza saltuaria di zona;
- vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
- intervento su allarme;
- vigilanza fissa antirapina;
- vigilanza fissa mediante l’impiego di unità cinofile;
- servizio di antitaccheggio;
- custodia in caveau;
- servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
- servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento.