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Fisco – le regole dell'interpello preventivo per nuovi investimenti

|Novità
06 giugno 2016

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce contenuti e ambito di applicazione dell'interpello preventivo per nuovi investimenti

Tasse

Delega fiscale - Decreto legislativo 147-2015 per crescita e internazionalizzazione

> Internazionalizzazione - Agenzia Entrate, indicazioni per stipula accordi preventivi

Il decreto legislativo n. 147-2015 ha previsto il cosiddetto interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti di valore pari ad almeno 30 milioni di euro e con ricadute occupazionali significative nel territorio italiano.

Nella pratica, gli investitori possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza in merito al trattamento fiscale del loro piano e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. Le modalità applicative dello strumento sono state definite con decreto del 29 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate fissa le regole per l'invio delle domande.

Cos'è l'interpello preventivo

Con il dlgs n. 147-2015 si è data attuazione alla legge n. 23-2014, che delega il Governo ad approvare una serie di misure per rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Oltre al rafforzamento dei ruling internazionali, cioè gli accordi preventivi tra fisco e imprese, tra i provvedimenti previsti dal testo rientra anche l'interpello, una procedura a favore delle società che vogliano ottenere maggiori certezze sui profili fiscali dei propri piani di sviluppo prima di effettuare nuovi investimenti in Italia, ora disciplinata in dettaglio dal MEF.

> Entrate - via allo sportello per operazioni Iva con estero

Gli investimenti ammessi

In base al decreto del MEF, l'investimento può coinvolgere:

  • a) la realizzazione di nuove attività economiche o l'ampliamento di attività economiche preesistenti;
  • b) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;
  • c) la ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
  • d) le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.

Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese, bisogna valutare il valore complessivo che risulta dalla somma dei singoli interventi.

Le procedure

Presentando all’Agenzia delle Entrate un business plan che descriva l’ammontare dell’intervento, i tempi, le modalità di realizzazione e l’incremento occupazionale previsto, è possibile ottenere una risposta scritta e motivata sui profili fiscali dell'investimento entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, prorogabili, laddove necessario, di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni o della documentazione integrativa. Tale risposta è valida finchè restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa.

L'Agenzia delle Entrate può invitare l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore, per verificare la regolarità dell'istanza e la completezza delle informazioni, e prevedere visite presso le sedi di svolgimento delle attività, previa intesa con il soggetto interessato.

Nel caso in cui nell'istanza di interpello siano sollevati profili relativi a tributi che non rientrano nel campo d'intervento dell'Agenzia delle Entrate, la richiesta viene inoltrata, entro trenta giorni dalla ricezione, agli enti competenti, che rispondono autonomamente al contribuente.

Il contribuente che effettua l'investimento e si conforma a quanto stabilito dalle Entrate può, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo previsto dal dlgs 128-2015. Tale regime permette ai contribuenti di valutare con l'Agenzia le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva.

> Decreto MEF del 29 aprile 2016

Come inviare le domande all'Agenzia delle Entrate

In generale, le domande vanno indirizzate all’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, mentre i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo  (cooperative compliance) devono presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento.

Per le istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche nel caso in cui uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo, è competente l'ufficio Interpelli Nuovi Investimenti.

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

> Protocollo n. 77220/2016

Circolare 25/E-2016, chiarimenti sull'ambito applicativo dell'interpello

Con la Circolare n. 25/E del 1 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ulteriori istruzioni:

  • sull'ambito d’applicazione soggettivo del nuovo istituto, cioè la definizione delle imprese che possono farvi ricorso, che comprende gli imprenditori individuali, le società di capitali e gli enti residenti, tra cui i trust;
  • sull'ambito d’applicazione oggettivo del nuovo istituto, cioè la tipologia degli investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza, che include sia i progetti diretti alla realizzazione di una nuova iniziativa economica avente carattere duraturo, prevedendo quindi l’immissione di nuova liquidità, sia le operazioni che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa al fine di ristrutturare, ottimizzare o rendere più efficiente un complesso aziendale preesistente;
  • sulle modalità di presentazione dell'istanza, che è redatta in carta libera, non soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, e presentata all’Agenzia delle entrate mediante consegna a mano, spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata o tramite l’utilizzo di un servizio telematico ad hoc erogato in rete dall’Agenzia delle entrate e ancora in fase di elaborazione;
  • sul contenuto dell'istanza, che dovrà riportare la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell’impresa, nonché l’indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura.

> Circolare Agenzia Entrate 25-E/2016

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