Le disposizioni sulle start-up innovative, realtà imprenditoriali a spiccata produzione tecnologica, rappresentano il tentativo del Governo Monti di modernizzare il Paese attraverso l’incentivazione dello sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e di attrarre capitali e talenti dall’estero. Introdotte con il Decreto crescita 2.0 (Dl 18 ottobre 2012 n. 179), le norme relative alle start-up innovative rappresentano un vero e proprio “regime speciale”: il legislatore ha, infatti, da un lato derogato ad alcune regole proprie del diritto societario, in particolare con riferimento al trattamento delle perdite civilistiche, e dall’altro ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per i soggetti investitori.
Ad oggi, tuttavia, dopo la conversione con modificazioni alla fine del 2012 (L. 17 dicembre 2012, n. 221), il decreto resta privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo.
Requisiti soggettivi
L’art. 25 del D.L. 179/12 definisce impresa “start-up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o equivalenti comunitarie. La società deve essere residente in Italia, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ed avere la sede principale dei prop