Agevolazioni Start-up: le novita' del dl 179-2012

|Approfondimenti|09 gennaio 2013

InnovazioneLe disposizioni sulle start-up innovative, realtà imprenditoriali a spiccata produzione tecnologica, rappresentano il tentativo del Governo Monti di modernizzare il Paese attraverso l’incentivazione dello sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e di attrarre capitali e talenti dall’estero. Introdotte con il Decreto crescita 2.0 (Dl 18 ottobre 2012 n. 179), le norme relative alle start-up innovative rappresentano un vero e proprio “regime speciale”: il legislatore ha, infatti, da un lato derogato ad alcune regole proprie del diritto societario, in particolare con riferimento al trattamento delle perdite civilistiche, e dall’altro ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per i soggetti investitori.

Ad oggi, tuttavia, dopo la conversione con modificazioni alla fine del 2012 (L. 17 dicembre 2012, n. 221), il decreto resta privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo. 

Requisiti soggettivi

L’art. 25 del D.L. 179/12 definisce impresa “start-up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o equivalenti comunitarie. La società deve essere residente in Italia, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ed avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia. Le quote o azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e la maggioranza delle stesse e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.

Nonostante il termine start-up, possono accedere al regime previsto dalla normativa in esame (L. 17/12/2012, n.221) anche le società già operative, se costituite da non più di 48 mesi. In questo caso, le imprese dovranno provvedere nel termine di sessanta giorni dalla data di conversione del decreto a depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

La start-up, per espressa previsione di legge, non può derivare da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.

Requisiti oggettivi

Oggetto sociale prevalente dell’attività (nel decreto originario era esclusivo) deve essere “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”; sul punto, la norma non offre chiarimenti su quali prodotti o servizi si possano considerare come tali.

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