Da oggi, 1° settembre, è possibile inviare la comunicazione per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2020, con una serie di novità. Ecco come richiedere il bonus pubblicità.
Come funziona il bonus pubblicità per l’anno 2020
Come previsto dal decreto Cura Italia e dal dl Rilancio, il bonus pubblicità è concesso - limitatamente all’anno 2020 - ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (ossia imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati ("a regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati).
Non è necessario, quindi, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per l’anno 2020, infatti, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
L’agevolazione per il 2020 è concessa nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90-2018.
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Quando richiedere il credito d'imposta
Alla luce delle novità introdotte, il legislatore ha previsto una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito d’imposta: per l’anno 2020, la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri.
È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020. Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31 gennaio 2021).
Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.