Decreto Mipaaf sulle condizionalità per i pagamenti PAC e PSR e le sanzioni in caso di inadempienza da parte dei beneficiari dei contributi
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Politiche agricole che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento Ue n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti della Politica agricola comune (PAC) e dei contributi dei Programmi di sviluppo rurale (PSR).
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Il decreto, approvato il 25 gennaio 2017, individua:
- i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del Regolamento Ue n. 1306/2013;
- la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Regolamento Ue n. 809/2014 e del Regolamento Ue n. 640/2014;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del Regolamento Ue n. 1305/2013, nel caso in cui non siano già stati definiti dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi PSR.
Le regole di condizionalità definite dal decreto comprendono sia i criteri di gestione obbligatori (CGO) che le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). Tali regole sono elencate all'URL non più disponibile, con riferimento ai settori:
- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali.
I beneficiari che non rispettano le regole di condizionalità vanno incontro a una sanzione amministrativa in relazione all'insieme delle domande presentate nel corso dell'anno in cui è stata rilevata l'inadempienza, a condizione che questa sia direttamente imputabile al soggetto in questione. Le sanzioni si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione e delle misure di sviluppo rurale, con l'esclusione delle imprese che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.
Se l'inadempienza è riconducibile a semplice negligenza, la riduzione dell'importo dell'aiuto è prevista fino al 5%, ma sale al 15% in caso di reiterazione.
Per i casi di inadempienza giudicati di importanza minore, perché di gravità, portata e durata contenuta, non sono previste riduzioni, ma l'invio di un'allerta tempestiva da parte dell'Organismo pagatore, che notifica al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Laddove un successivo controllo, entro tre anni civili consecutivi, verifichi che l'inadempienza non è stata sanata, però, l'Organismo pagatore applicherà la riduzione con effetto retroattivo, nella misura del 15% dell'importo spettante, in quanto l'infrazione viene automaticamente considerata come reiterata.
A fronte di un'inadempienza commessa intenzionalmente dal beneficiario, invece, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 20%. Nei casi più estremi in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario viene anche escluso da tutti i pagamenti nell'anno civile successivo.
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