Terremoto – come effettuare donazioni per la ricostruzione

|Novità|27 marzo 2017

Donazioni terremotoIn Gazzetta ufficiale le istruzioni per effettuare erogazioni liberali a favore della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma

Decreto Terremoto - finanziamenti per ricostruzione, imprese e lavoratori

Terremoto - Arrivano le deroghe per la ricostruzione

Un'ordinanza del commissario Vasco Errani approva gli schemi di contratto tipo e le modalità per sostenere con erogazioni liberali la ricostruzione e la ripresa dei territori interessati dal terremoto in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Le erogazioni liberali, previste dal decreto Terremoto n. 189 del 2016, possono essere effettuate in diversi modi:

  • a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile;
  • b) versamenti diretti sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
  • c) versamenti diretti con specifica destinazione sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;
  • d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'URL non più disponibile dell'ordinanza;
  • e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'URL non più disponibile dell'ordinanza.

I versamenti diretti al commissario straordinario - lettere b) e c) - possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori a 30mila euro. Il donante deve però inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario una comunicazione, redatta in conformità allo schema di cui all'URL non più disponibile dell'ordinanza, recante i dati richiesti.

Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e), invece, possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori a 30mila euro e laddove il donante dichiari che l'importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacità economica e patrimoniale, come 'non di modico valore' ai sensi dell'art. 783 del codice civile.

I versamenti e le donazioni possono finanziare le attività di assistenza alla popolazione, i piani previsti dal decreto n. 189-2016 oppure altri interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal commissario straordinario.

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Photo credit: Roberto Taddeo