Abruzzo: garanzia statale a CDP su prestiti per sisma

|Novità|10 marzo 2015

Ricostruzione AbruzzoIn Gazzetta ufficiale il decreto che stabilisce i criteri per la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati da Cassa Depositi e Prestiti alle banche abruzzesi per i prestiti a favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'aprile 2009 e destinati a interventi di ricostruzione o acquisto della prima casa.

Nel quadro del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, in materia di interventi in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, le banche operanti nei territori interessati possono contrarre con CDP finanziamenti fino ad un massimo di 2 miliardi di euro per la concessione di prestiti agevolati.

Tali prestiti devono riguardare, alternativamente, interventi di

  • ricostruzione e riparazione, anche mediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata,
  • acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

I finanziamenti accordati alle banche abruzzesi da Cassa Depositi e Prestiti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 28 gennaio 2015, pubblicato il 9 marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale.

La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a Cassa Depositi e Prestiti e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Lo strumento assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati.

Le domande di intervento della garanzia dello Stato vengono trasmesse da Cassa Depositi e Prestiti al MEF e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento.

Dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano la garanzia dello Stato, il MEF, si legge infine sul decreto, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi.

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Decreto del 28 gennaio 2015 - GURI n. 56 del 9 marzo 2015

Photo credit: Maurizio Mori / Foter / CC BY-NC