Regolamento del Fondo per l'acquisto della prima casa delle giovani coppie

|Nazionali|04 febbraio 2011

Home icons - immagine di CaiserLa legge 133/2008, all'art. 13, comma 3-bis, ha istituito il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto interministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene emanato il regolamento che ne disciplina il funzionamento, in vigore dal 18 febbraio 2011.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale, di ammontare non superiore a 200.000 euro.

Saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonchè ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.

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