In occasione del primo ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato, il Dipartimento per le Politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, ha fatto il punto sulle regole Ue per i finanziamenti per la formazione e l'occupazione.
A livello generale:
- gli aiuti alla formazione intervengono, a correzione di fallimenti di mercato, in caso di sottoinvestimenti nella qualificazione dei lavoratori,
- gli aiuti all'occupazione mirano a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di persone con difficoltà di accesso e in particolare di lavoratori svantaggiati e con disabilità.
Per evitare che il sostegno alla formazione e all’occupazione rappresenti un vantaggio per le imprese, minacciando la concorrenza nel mercato interno, a livello europeo è previsto uno specifico quadro normativo in materia.
In passato si faceva riferimento in particolare alla Disciplina degli aiuti alla formazione (1998) e agli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (1995), cui hanno fatto seguito:
- le comunicazioni sui criteri per l’analisi di compatibilità degli aiuti alla formazione e all’occupazione soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea (2009),
- il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), in particolare il regolamento n.